Indipendentemente dallo strumento utilizzato, è analogo il momento di perfezionamento della “consegna” di atti e provvedimenti da parte della Pubblica amministrazione.
La notifica di un atto via Pec si considera perfezionata: per il mittente, con l’invio del documento al proprio gestore di posta, il quale, a conferma della ricezione, rilascia apposita ricevuta di accettazione; per il destinatario, nel momento in cui il documento è reso disponibile nella sua casella di posta elettronica.
È quanto precisato dalla Ctr di Milano, nella sentenza n. 2015/30/2015.
I fatti di causa
Il contenzioso è originato dall’impugnazione di un provvedimento di rigetto dell’istanza di rimborso Irap presentata per gli anni 2002-2006.
Il contribuente proponeva reclamo ex articolo 17-bis del Dlgs 546/1992, cui l’ufficio dava seguito con provvedimento di diniego, notificato a mezzo Pec, all’indirizzo di posta certificata indicato dall’istante nel proprio atto introduttivo.


