L’articolo 90, comma 8 del codice dei contratti pubblici attuale stabilisce l’esclusione, per l’affidatario di un incarico di progettazione, alla partecipazione agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, oltre agli eventuali subappalti o cottimi per i quali hanno svolto le prestazioni progettuali.
Ebbene, una norma presente nel disegno di legge europea 2013-bis all’esame del Parlamento prevede che negli appalti integrati di progettazione e costruzione il progettista possa partecipate alla procedura per l’affidamento dei lavori pubblici a condizione che lo stesso dimostri che l’esperienza acquisita nell’espletamento dell’incarico di progettazione non lo favorisca rispetto alla concorrenza.
Il comma 8 dell’articolo 90 del Codice Appalti (Dlgs n. 163/2006) viene quindi così’ modificato: le parole “partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi” vengono sostituite con le seguenti: “essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi”.
Viene poi aggiunto al comma 8, il comma 8-bis, che prevede che “I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non sia tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.”


