L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 3 febbraio 2015 ha disposto che, a partire dal 20 febbraio 2015, i versamenti per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni, siano effettuati con il modello F24 (in sostituzione dell’F23).
L’Agenzia ha previsto un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2015, in cui i suddetti versamenti potranno essere effettuati anche utilizzando il modello F23.
Con la Risoluzione n. 12/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 ed F24 Enti pubblici, delle somme dovute in relazione all’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale:
- “2505” denominato “BOLLO VIRTUALE – RATA”;
- “2506” denominato “BOLLO VIRTUALE – ACCONTO”;
- “2507” denominato “BOLLO VIRTUALE – Sanzioni”;
- “2508” denominato “BOLLO VIRTUALE – Interessi”.


