Da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza presso la sede di un contribuente, l’Agenzia delle Entrate notificava ad un’impresa familiare per la confezione di giacche e pantaloni un avviso di accertamento relativo all’Irpef, Irap ed Iva per l’anno 2001.
Il contribuente faceva ricorso alla Corte di Cassazione lamentando il fatto che gli operatori dell’Amministrazione finanziaria avevano superato il limite di permanenza nei locali dell’azienda consentito dalla legge e che, quindi, i dati eventualmente raccolti non avrebbero potuto essere utilizzati per l’avviso di accertamento. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge 212/2000 riporta infatti che “la permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17010 del 9 luglio 2013, respinge il ricorso del contribuente affermando che “in tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione Finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso”.


