Il mancato rispetto dei termini di permanenza previsti dall’articolo 12 dello Statuto del contribuente non determina la nullità del conseguente avviso di accertamento o del pvc.
Il tempo massimo previsto per la durata delle verifiche fiscali ha natura meramente ordinatoria, in quanto nessuna norma lo dichiara espressamente perentorio. Pertanto, gli atti compiuti dopo il decorso di tale termine sono pienamente legittimi.
Questa, in sintesi, la decisione della Corte di cassazione contenuta nella sentenza n. 26732 del 29 novembre.
Il fatto
Sulla base delle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto nei confronti di un’associazione, l’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento ai fini Irpeg e Ilor per il recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili per difetto d’inerenza o del requisito della certezza e di voci di ricavo non contabilizzate.


