Le fatture, da sole, non sono da considerarsi elementi idonei a smontare la pretesa impositiva dell’ufficio fondata su fatti che lasciano presumere l’inesistenza delle operazioni.
In materia di operazioni inesistenti, la veridicità delle operazioni fatturate da soggetti terzi al contribuente non può essere desunta dai contratti di collaborazione effettivamente intervenuti tra le parti.
È quanto si desume dalla sentenza della Cassazione n. 14704 del 27 giugno 2014.
La vicenda processuale
Una società impugnava un avviso di accertamento emesso al fine delle imposte dirette per il periodo d’imposta 1996, con il quale venivano disconosciuti costi afferenti operazioni inesistenti, asserendone l’esistenza.


