La direttiva 1999/44/Ce, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale, adìto nel contesto di una controversia vertente su un contratto che può rientrare nell’ambito di applicazione della citata direttiva, è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine o possa disporne su semplice domanda di chiarimenti, a verificare se l’acquirente possa essere qualificato come consumatore nell’accezione di tale direttiva, anche se quest’ultimo non ha espressamente rivendicato questa qualità.
Fonte: CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA; sezione I; sentenza, 04-06-2015, n. causa C-497/13 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


