In materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione gia’ maturata e’ sottratto alla disponibilita’ delle parti, e deve escludersi l’esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti (Cass. n.111401, Cass. n. 43492).
Detto principio, che attualmente e’ fissato dall’art. 3, comma nono, della legge n. 335 del 1995, ed e’ desumibile, per il periodo precedente l’entrata in vigore di tale disposizione, dall’art. 55, comma secondo, del R.D.L. n. 1827 del 1935, vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base al comma decimo del citato art. 3 della legge n. 335 del 1995, si applica anche per i contributi prescritti prima dell’entrata in vigore della medesima legge (Cass. n.3302, Cass. n.88883, Cass. n. 231164).
Ne consegue che, a differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale (ove il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione, art. 2034 c.c.), il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall’ente di previdenza pubblico (stante il divieto stabilito, peraltro operante indipendentemente dall’eccezione di prescrizione da parte dell’ente previdenziale e del debitore dei contributi, potendo essere rilevato d’ufficio, Cass. n. 231163), comporta che l’autore del pagamento puo’ chiederne la restituzione.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 3489/15; depositata il 20 febbraio 2015.


