Ai fini dell’accertamento induttivo è corretto l’utilizzo di vari elementi presuntivi di evasione, quali i bollettini di quotazioni di mercato o i notiziari Istat.
L’evasione fiscale può essere dimostrata anche grazie ai dati provenienti dall’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi), ancorché presuntivi, se ritenuti idonei dal giudice penale a provarla. Questa rigorosa interpretazione è stata fornita dalla Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 46165 del 18 novembre.
Il fatto
A un contribuente operante nel settore immobiliare era stato notificato, dall’Amministrazione finanziaria, un avviso di accertamento Irpef-Iva per omessa indicazione nella dichiarazione di elementi attivi conseguiti. Per tale ragione, in sede penale l’imprenditore veniva condannato dal tribunale per il reato di dichiarazione infedele (ex articolo, 4 del Dlgs 74/2000), in quanto, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nella dichiarazione annuale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.


