In materia fiscale, le eventuali irregolarità non comportano sempre l’inutilizzabilità dei dati, dei documenti e degli elementi acquisiti dall’Amministrazione finanziaria.
Legittima la ricostruzione induttiva del reddito, calcolato sui dati raccolti dalla Guardia di finanza, dai quali era evidente l’inattendibilità della contabilità dell’impresa, anche se il verbale non era stato firmato dalla titolare e la verifica fiscale si “sarebbe” svolta alla presenza del solo marito.
Questo è quanto ha affermato la Corte di cassazione con l’ordinanza 23839 del 21 ottobre, accogliendo il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di secondo grado della Ctr, che aveva premiato la tesi difensiva di un’imprenditrice familiare, alla quale era stato contestato il mancato versamento delle imposte sia dirette sia indirette e delle addizionali regionali.
In particolare, il giudice di seconde cure aveva evidenziato l’invalidità della verifica fiscale condotta dagli uomini del Fisco in assenza della titolare, ma in presenza di un suo stretto collaboratore familiare, nonché marito. Secondo l’organo giudicante, l’atto dell’accertamento si basava su dati acquisiti non in modo legittimo nel corso della verifica stessa, il che comportava la carenza dei presupposti sostanziali e la nullità dello stesso.


