Il contribuente è tenuto a dimostrare l’inesistenza degli elementi e delle circostanze di fatto con cui l’Amministrazione finanziaria ha determinato il reddito complessivo.
La Commissione tributaria provinciale di Ravenna, con la sentenza n. 579/03/14 del 7 luglio, ha sancito la piena legittimità di un avviso di accertamento sintetico emesso dall’Agenzia delle Entrate, attribuendogli, inoltre, l’efficacia probatoria di presunzione legale relativa, non avendo il contribuente fornito una prova contraria convincente.
La Ctp ha ritenuto del tutto legittimo l’operato dell’Amministrazione finanziaria affermando, fra l’altro, che “…l’accertamento sintetico è legittimo, correttamente motivato, gli elementi indicativi della capacità reddituale sono certi ed incontestabili e la parte non ha dimostrato la provenienza nonché la rilevanza fiscale delle fonti finanziarie connesse alle spese sostenute e non ha integrato l’onere della prova posto a suo carico…”.


