Le omissioni e le irregolarità dei registri contabili, infatti, erano così gravi da consentire all’Amministrazione finanziaria l’utilizzo di elementi meramente indiziari.
La Corte di cassazione, con sentenza 14703 del 27 giugno, ha chiarito che il metodo induttivo seguito nell’accertamento non può essere contestato dalla Commissione tributaria regionale sulla base del semplice ragionamento che gli elementi acquisiti siano generici e che le risposte fornite con i questionari non fossero dotate di concretezza. Troppo superficiale una motivazione in questo senso.
Il fatto
La Commissione tributaria provinciale adita annulla due avvisi di accertamento con i quali si era giunti alla rigerminazione, con metodo induttivo, per la determinazione della maggiore Iva dovuta, dei ricavi d’impresa derivanti dallo svolgimento di attività di rivendita auto nuove e usate, occultati dal contribuente con l’esposizione in dichiarazione soltanto delle provvigioni conseguite come procacciatore d’affari nella vendita di auto per conto terzi.


