L’efficacia della comunicazione effettuata, ai sensi dell’art. 136 cod. proc. amm., attraverso posta elettronica certificata non e’ condizionata alla indicazione da parte del difensore del proprio indirizzo Pec; pertanto il decreto di perenzione quinquennale, emanato ai sensi dell’art. 82 cod. proc. amm., e’ validamente comunicato via Pec anche al difensore che non abbia indicato il suo relativo indirizzo Pec (l’ordinanza precisa che in caso di tardivita’ dell’opposizione rispetto a tale comunicazione, non puo’ essere concesso il beneficio dell’errore scusabile).
Fonte: Consiglio di Stato; adunanza plenaria; ordinanza, 10-12-2014, n. 33 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


