Anche se il destinatario dell’avviso dimostra in un momento successivo l’inesistenza di un rapporto di convivenza o di matrimonio, prevale la fede privilegiata della relata
La notifica dell’avviso di accertamento è valida anche se il contribuente dimostra che la persona che aveva materialmente preso in consegna l’atto, contrariamente a quanto dichiarato all’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, non è il coniuge convivente. In questi termini si è espressa la Cassazione nell’ordinanza n. 18492 del 1° agosto, accogliendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.
La Commissione tributaria regionale della Campania, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva dichiarato la nullità di un atto impositivo tributario (ruolo) emesso nei confronti un contribuente, per vizio di notifica degli atti presupposti (avviso di accertamento).
Secondo i giudici di appello napoletani, infatti, dalla documentazione depositata agli atti, risultava che gli avvisi di accertamento presupposti rispetto al ruolo risultavano notificati a una persona che si era dichiarata moglie, capace e convivente, del contribuente accertato e che aveva sottoscritto la notifica. Tuttavia, tale donna – firmataria dell’atto – era del tutto estranea al rapporto tributario, anzi era residente in un altro Comune (rispetto a quello del presunto coniuge, destinatario della notifica), e non risultava essere in rapporto né familiare, né di vicinanza né di coniugio con il destinatario dell’atto impositivo.


