La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza 21 gennaio – 8 maggio 2015, n. 9317, si e’ espressa in tema di risarcimento danni in riferimento alla vicenda di un turista italiano in vacanza in Tunisia che, a seguito di una caduta da un dromedario durante un’escursione, aveva chiesto al tour operator il risarcimento dei danni subiti.
L’escursione, pero’, era stata acquistata da un tour operator locale e non era prevista nel programma delle escursioni organizzato dall’agenzia viaggi, che si poneva come semplice intermediaria nella vendita dell’escursione.
La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto infondato il motivo lamentato dal turista e rigettato il ricorso in quanto “l’obbligo risarcitorio previsto dalle norme richiamate presuppone l’attribuzione alla società della veste di organizzatore o venditore di un “pacchetto turistico” che è stata correttamente esclusa dalla Corte (col riconoscimento di un ruolo di mera intermediazione nell’acquisto di un’escursione)”.


