La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22353 del 2 novembre 2015, ha ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore dipendente che aveva utilizzato il pc aziendale per scaricare la posta elettronica e navigare in internet per finalità personali durante l’orario di lavoro.
Secondo la Corte, infatti, il licenziamento e’ illegittimo se non viene provata l’effettiva sottrazione dei tempo all’attività di lavoro con conseguenti rallentamenti o danni per l’attività produttiva.


