È l’area complessiva dell’appartamento a determinare la sua classificazione e per il bonus prima casa è irrilevante se un locale è diventato agibile soltanto dopo l’acquisto.
Nella superficie utile complessiva, necessaria per qualificare un immobile “non di lusso” (240 metri quadrati, ex articolo 6 del decreto 2 agosto 1969 del ministero dei Lavori pubblici) e, di conseguenza, per usufruire delle agevolazioni fiscali “prima casa” (articolo 1, comma 3, nota II-bis, parte I, Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986), deve essere incluso anche il vano deposito, nonostante sia privo dei requisiti minimi di abitabilità stabiliti dal regolamento edilizio del Comune in cui l’immobile è situato.
Lo ha chiarito la Cassazione, con la sentenza 25674 del 15 novembre.


