In tema di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell’art. 644, ultimo comma, c.p., identificandosi secondo la generale nozione di profitto del reato nell’effettivo arricchimento patrimoniale gia’ conseguito, ed in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita concretamente contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti, eventualmente anche mediante la consegna di titoli di credito, irrilevante essendo, invece, che questi ultimi siano stati utilizzati o riscossi, posto che tali documenti, per la loro autonomia rispetto ai diritti incorporati, possono essere comunque oggetto di misura ablatoria.
Fonte: Cass. pen., sez. VI, 02-10-2014, n. 45090 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


