Il ritardo nella trasmissione on-line della dichiarazione dei redditi non blocca il compenso agli intermediari. I 50 centesimi di euro spettano infatti per il solo fatto che la dichiarazione sia stata trasmessa e che sia stata rilasciata la relativa ricevuta, a prescindere dal periodo d’imposta oggetto della dichiarazione. A beneficiare dell’indennità introdotta dalla legge 350/2003 saranno anche i Centri di assistenza fiscale, nonostante percepiscano già un apposito compenso per ogni modello 730 inviato all’amministrazione finanziaria. Mentre non sarà ricompensata la trasmissione delle comunicazioni annuali Iva, del modulo di scelta dell’8 per mille né delle dichiarazioni correttive o integrative. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 40/2005 con cui l’Agenzia delle entrate fornisce le prime istruzioni sull’applicazione del decreto 13 luglio 2005 che, in attuazione della legge 350/2005, ha disciplinato le modalità di corresponsione del compenso agli intermediari.


