Il contribuente risponde sempre del reato di omessa dichiarazione dei redditi o Iva, anche nel caso in cui l’inadempimento non sia imputabile direttamente alla sua persona.
L’affidamento a un professionista dell’incarico di predisporre e preparare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il reato di omessa dichiarazione in base all’articolo 5 del Dlgs 74/2000.
Ai fini dell’accertamento della soglia di punibilità il giudice può legittimamente avvalersi dell’accertamento induttivo dell’imponibile compiuto dagli uffici finanziari.
Sono i principi espressi dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 46500 del 24 novembre 2015.
Il fatto
Il legale rappresentante di una Srl veniva riconosciuto responsabile dalla Corte d’appello del reato previsto dall’articolo 5 del Dlgs 74/2000, in quanto aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 2006 e 2007, con debito superiore alla soglia di punibilità fissata dalla norma.


