Stretta sui rimborsi fiscali ai contribuenti morosi.
In sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verificherà se il beneficiario risulta iscritto a ruolo.
In tal caso, trasmetterà in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità dei ruoli, le somme da rimborsare.
È una delle numerose disposizioni in materia di accelerazione ed efficienza dell’azione di riscossione, contenute nel decreto legge 262/2006 convertito ieri in legge dal senato.
La norma sulla segnalazione (comma 13 dell’articolo 2) prevede che, ricevuta la segnalazione, l’agente della riscossione notifichi all’interessato una proposta di compensazione fra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo.
In caso di rifiuto o mancato tempestivo riscontro, cessano gli effetti della sospensione e l’agente della riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.


