Corretta, inoltre, la procedura anche in presenza di un’eventuale difformità tra l’indirizzo indicato nell’atto e quello in cui il destinatario è stato effettivamente raggiunto.
In caso di notificazione postale, l’atto si considera recapitato nelle mani del diretto interessato, fino a querela di falso, quando dall’avviso di ricevimento, ancorché sottoscritto con grafia illeggibile, non risulti che il piego è stato consegnato a persona diversa dal destinatario.
Questa, in sintesi, la regola ribadita dalla Cassazione con l’ordinanza 924 del 20 gennaio 2016, dove è stato altresì precisato che in questi casi, dovendo l’atto ritenersi notificato proprio all’interessato, neppure rileva un’eventuale difformità tra l’indirizzo indicato nell’atto e quello in cui il destinatario è stato effettivamente raggiunto.


