Pur avendo funzione certificativa e probatoria in alcune procedure amministrative, sono invece vietate nell’ambito dei contenziosi instaurati con l’Amministrazione finanziaria.
Le autocertificazioni prodotte dal contribuente non hanno alcun valore probatorio, diversamente si finirebbe per introdurre nel processo tributario, in violazione del divieto di giuramento e prova testimoniale, un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo.
Questo, in sintesi, il principio di diritto espresso dalla Corte suprema nella sentenza n.1290 del 26 gennaio 2015.
Fatto
La vicenda riguarda una società, svolgente attività di produzione e commercio di scope, spazzole e accessori, cui l’ufficio di Firenze aveva notificato un avviso di accertamento, ai fini Irpeg, Irap e Iva, per l’annualità 1999. Con il citato atto si contestava l’omessa contabilizzazione di componenti positivi, nello specifico cessione di beni strumentali (stampi).


