Siamo nell’ambito della norma che prevedeva la sospensione dell’esercizio dell’attività in caso di tripla mancata emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.
In materia di sanzioni amministrative tributarie, l’articolo 12, comma 2, Dlgs 471/1997, trova applicazione anche qualora le prime due infrazioni siano state commesse in data anteriore all’entrata in vigore del decreto, purché la terza avvenga sotto la vigenza della nuova disposizione.
Per l’applicazione della sanzione, inoltre, i presupposti sono il compimento di tre distinte violazioni nel quinquennio – il cui dies a quo va identificato nel giorno in cui è commessa la prima – e il definitivo accertamento di esse in tempi diversi.
Infine, la disciplina sanzionatoria richiamata ha carattere speciale, per cui la sua applicazione non è impedita dalla definizione agevolata, ex articolo 16, comma 3, Dlgs 472/1997.
Questi, in sintesi, i principi di diritto enunciati dalla Cassazione nella pronuncia n. 21565 del 20 settembre.
I fatti in causa
La controversia concerneva l’impugnazione di un avviso di irrogazione sanzioni, ex articolo 12, comma 2, Dlgs 471/1997, per mancata emissione di scontrini fiscali per tre volte in un quinquennio.
La Ctp accoglieva le eccezioni della parte privata; di contro, la Ctr si mostrava favorevole alle argomentazioni del Fisco.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di diritto:
- commissione di due violazioni su tre prima dell’entrata in vigore della disposizione richiamata
- mancata considerazione del definitivo accertamento delle violazioni, ai fini della recidiva
- non irrogabilità della sanzione accessoria, in caso di definizione agevolata di quella principale.


