L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.64/E del 20 giugno 2014 recante "Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Atti di affrancazione di terre civiche: trattamento agevolato ai fini dell’imposta di registro" risponde ad un quesito posto a seguito della soppressione, introdotta a partire dal 1° gennaio 2014, di tutte le agevolazioni ed esenzioni previste ai fini dell’imposta di registro per gli atti costitutivi o traslativi a titolo oneroso di immobili, riconducibili nell’ambito dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.
In particolare, viene chiesto di conoscere se, per gli atti di affrancazione di terre civiche stipulati in data successiva al 1° gennaio 2014, possano trovare ancora applicazione le agevolazioni previste dell’articolo 2 della legge n. 692 del 1981.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, per gli atti di affrancazione delle terre gravate da uso civico non opera, ai fini dell’imposta di registro, il suddetto regime di soppressione delle agevolazioni. Di conseguenza, anche gli atti stipulati dopo il 1 gennaio 2014, possono beneficiare del regime di esenzione previsto dall’articolo 2 della legge 692/1981.
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