È necessario essere in possesso della ricevuta con cui il servizio dell’Agenzia delle Entrate attesta la corretta ricezione della dichiarazione inviata dal contribuente o intermediario.
In materia di accertamento delle imposte sui redditi, il procedimento di invio telematico della dichiarazione ex articolo 3, Dpr 322/98, può ritenersi validamente compiuto se il sistema informatico ha acquisito effettivamente la dichiarazione, non essendo sufficiente il mero adempimento materiale dell’invio e la ricezione di una ricevuta generata dal sistema che attesta l’assenza di errori bloccanti.
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 14197 dell’8 luglio.
I fatti
Una Srl ha impugnato la cartella di pagamento emessa ex articolo 36-bis, Dpr 600/1973, per Iva e Irap 2002, a seguito di controllo della dichiarazione telematica che la contribuente aveva trasmesso tramite intermediario abilitato al servizio, ma “scartata” dal sistema con la causale “data non conforme”.


