L’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, dispone che, nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l’ufficio del registro redige il certificato di successione, e ne richiede la trascrizione, compilando la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di successione.
L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 2 agosto 2013, segnala che, dal 2 dicembre 2013, sarà attivata la trasmissione telematica del certificato di successione da parte del competente ufficio dell’Agenzia da presentare al conservatore dei registri immobiliari, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
La trasmissione riguarda il certificato di successione, integralmente predisposto con strumenti informatici e l’impiego della firma digitale, e le relative note di trascrizione.
Nel periodo di transizione che va dal 1° agosto 2013 e fino all’attivazione della trasmissione telematica, il certificato di successione potra’ essere trasmesso al conservatore a mezzo posta elettronica. Restano salve ai fini della trascrizione, si legge nella circolare, le trasmissioni dei certificati di successione non sottoscritti con firma digitale, effettuate prima del 1° agosto 2013 a mezzo posta elettronica, anche certificata.
Qui il provvedimento.


