Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali risponde in merito alla possibilità di trasferire un rapporto di lavoro dalla sede dell’azienda presso il proprio domicilio e viceversa, specificando quali sono gli obblighi per il datore di lavoro ai fini della sicurezza del luogo di lavoro, di cui al dlgs 81/2009. Il Ministero inoltre chiarisce come si deve procedere relativamente al calcolo della retribuzione.
Trasferire un rapporto di lavoro dalla sede dell’azienda presso il proprio domicilio e il contrario è possibile sottoscrivendo semplicemente un accordo tra le parti.
Ai fini della sicurezza devono esistere presso il domicilio le stesse condizioni previste all’interno dell’azienda, in quanto il lavoro a domicilio si configura come una forma di “decentramento produttivo”.
Il calcolo della retribuzione deve avvenire sulla base delle c.d. tariffe di cottimo pieno, generalmente fissate dai CCNL. Normalmente i contratti collettivi prevedono anche specifiche maggiorazioni corrispondenti a : tredicesima, ferie, festività e TFR; rimborso spese per l’uso di macchine, energia, locali ed accessori;lavoro notturno, festivo ecc.. Qualora le tariffe di cottimo e le maggiorazioni non siano previste dai Contratti Collettivi, esse vengono determinate da una apposita Commissione istituita presso la Direzione Regionale del Lavoro e composta in maniera paritetica dai datori di lavoro e membri delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. La retribuzione può anche essere oggetto di trattativa tra le parti (riferimento normativo: Sentenza Cassazione. 22 aprile 2002 n. 5840).


