Il Ministero dell’Economia e delle Finanze risponde, nella sezione Prevenzione dei reati finanziari del proprio sito internet, ad un quesito circa la possibilità, per il notaio, di regolare in denaro contante frazioni di pagamento, d’importo inferiore al limite di legge, anche quando l’importo complessivo del pagamento è pari o superiore al limite di legge.
Il divieto di cui all’art. 49, comma 1, riguarda, in via generale, il trasferimento in un’unica soluzione di valori costituititi da denaro, libretti e titoli al portatore di importo pari o superiore a 1.000 euro a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.
Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui, invece, il trasferimento considerato nel suo complesso consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale).
In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.


