Qualora studenti iscritti a un’università straniera in un corso di laurea in medicina e chirurgia chiedano il trasferimento a un omologo corso presso un’università italiana, l’accoglimento dell’istanza non può essere condizionato all’obbligo del test d’ingresso previsto per l’ammissione al primo anno di corso, fermo restando il potere/dovere dell’università alla quale si intende transitare di concreta valutazione del periodo di formazione svolto all’estero e fatto salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’università stessa per ogni anno accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso.
Fonte: Consiglio di Stato; adunanza plenaria; sentenza, 28-01-2015, n. 1 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


