Il MEF-Dipartimento del Tesoro, nella pagina ‘Prevenzione dei reati finanziari’, chiarisce relativamente al divieto, imposto dal legislatore, per i trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, per un importo superiore alla soglia di legge, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.
In particolare, viene chiarito il significato dell’espressione “tra soggetti diversi”.
Con le parole “soggetti diversi” il legislatore vuol far riferimento ad entità giuridiche distinte. Si pensi, a titolo esemplificativo, a quei trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi.
Inoltre, nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che “subisce l’azione”, in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e frustrare il fine della legge.


