In caso di notificazione a mezzo del servizio postale, laddove l’atto non possa essere materialmente recapitato, per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità, assenza di altri legittimi consegnatari, la notifica si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con cui si dà notizia all’interessato della giacenza dell’atto.
Questa la regola esplicitata dalla sentenza n. 26088 del 30 dicembre 2015, in cui la Corte ha escluso che, in dette ipotesi, la notifica possa ritenersi perfezionata nel momento, successivo ai dieci giorni di legge, in cui avvenga l’effettivo ritiro dell’atto presso l’ufficio postale.
La vicenda
La Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto da un contribuente avverso la sentenza della Ctp, che aveva dichiarato inammissibili per tardività cinque ricorsi contro avvisi di accertamento Ici notificati da un Comune.
Il Collegio di seconde cure confermava l’inammissibilità rilevata in primo grado, osservando che gli accertamenti erano stati notificati “per compiuta giacenza” il 7 gennaio 2007, mentre il ricorso era stato proposto soltanto il successivo 8 giugno, ben oltre il termine decadenziale di “sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto” fissato dall’articolo 21, comma 1, del Dlgs 546/1992.


