L’inutile decorso dei termini necessari alla liquidazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate non comporta effetti sui crediti d’imposta ivi esposti.
I termini decadenziali stabiliti per procedere all’accertamento in rettifica sono apposti solo alle attività di accertamento di un credito dell’amministrazione e non a quelle con cui l’amministrazione contesti la sussistenza di un suo debito. Pertanto, l’ufficio può disconoscere la spettanza di un credito di cui viene chiesto il rimborso nella dichiarazione dei redditi anche oltre il decorso dei predetti termini.
È quanto affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione che, con la sentenza 5069 del 15 marzo 2016, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale insorto nell’ambito della quinta sezione civile – tributaria, in ordine alla questione relativa al carattere perentorio o meno del termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve provvedere alla liquidazione della dichiarazione e agli effetti che l’inutile decorso di detto termine comporta con riferimento ai crediti d’imposta ivi esposti.
La vicenda
La vertenza nasce dall’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria all’istanza con cui, nel 2004, una fondazione bancaria sollecitava l’erogazione del rimborso di un credito d’imposta evidenziato nella dichiarazione dalla stessa presentata con riferimento al periodo 1° ottobre 1996 – 30 settembre 1997.


