L’obbligo di motivazione previsto dallo Statuto del contribuente riguarda la pretesa tributaria e non i tempi di emanazione dei provvedimenti impositivi o le regole procedimentali.
L’avviso di accertamento può essere emesso prima del decorso dei sessanta giorni dalla consegna del verbale di constatazione al contribuente, in presenza di motivi di particolare urgenza, che ricorrono, ad esempio, se sussistono pericoli di perdita del credito erariale e nelle fattispecie di accertamenti connessi alla consumazione di reati tributari, e che non necessitano di essere enunciati nell’avviso quali fatti determinativi dell’urgenza stessa.
A precisarlo, è la Cassazione con l’ordinanza 14287 del 24 giugno 2014.
I fatti
Con avviso di accertamento notificato a un contribuente per l’anno di imposta 1999, l’Agenzia recepiva integralmente i rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, relativi a Irpef, Irap e Iva.


