La dichiarazione dei redditi, trasmessa in via telematica, fa scattare la pretesa impositiva anche nell’ipotesi in cui il contribuente sostenga che gli importi richiesti dall’Amministrazione finanziaria con una successiva cartella di pagamento non risultino conformi ai dati inseriti nell’originale cartaceo della dichiarazione.
Ne deriva che il contribuente, per sconfessare il fondamento degli importi previsti dalla cartella di pagamento, è tenuto a conservare l’originale cartaceo della dichiarazione anche oltre i termini stabiliti dalla legge per i Centri di assistenza fiscale.
Sono questi i chiarimenti forniti dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 13440 del 27 luglio 2012.


