La tassa governativa è dovuta con riferimento al numero dei mesi considerati in ciascuna bolletta, in misura fissa mensile, diversa in base al tipo di utenza, residenziale o affari.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 21777 del 15 ottobre 2014, ribadendo la legittimità della tassa di concessione governativa sui servizi telefonici cellulari e radiomobili, ha statuito che il termine per il pagamento, da parte dell’utente, della medesima tassa coincide con quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale.
La vicenda processuale
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso d’accertamento per violazione e irrogazione di sanzioni, per il tardivo versamento della tassa di concessione governativa, in materia di servizi telefonici cellulari e radiomobili, di cui all’articolo 21 della tariffa allegata al Dpr 641/1972.


