Tassabili tutti i proventi illeciti; non sarà più necessario ricondurre le somme percepite nell’ambito di una delle categorie reddituale previste, perché dove ciò non sia possibile, si potrà inserire il provento tra i redditi diversi; l’emendamento del governo completa l’inversione di rotta sul tema rispetto alle originarie pronunce di chiusura della giurisprudenza di legittimità, prima disconosciute con la legge del 1993 ed ora definitivamente superate dalla nuova interpretazione.
Un ultimo comma dell’articolo 36 prevede che i proventi illeciti, qualora non riconducibili nelle categorie di reddito previste dal Tuir, vengano comunque tassati quali redditi diversi.


