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Tassa sui telefonini: per i Comuni una certezza oggettiva e soggettiva

Da un lato, gli enti locali non sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato; dall’altro, l’esonero è pari a un’agevolazione e, in quanto tale, vuole una norma ad hoc.

La Corte suprema, con la sentenza 19464 del 15 settembre, dopo il pronunciamento delle Sezioni unite (sentenza 9560/2014), è tornata sul tema delle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature radiomobili, ribadendo la legittimità della tassa per ricorrenza del presupposto impositivo e il relativo obbligo di corresponsione da parte dei Comuni.
Difatti, nella ricordata sentenza si legge testualmente che “Alla stregua dell’interpretazione offerta dalle Sezioni Unite all’art. 318 del Codice postale (ora D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 160)……… si deve concludere per l’applicabilità agli abbonamenti per il servizio di telefonia cellulare della tassa di concessione governativa come disciplinata dall’art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972; nonchè per l’applicabilità di tale tassa ai comuni”.

Sulla questione, peraltro, è intervenuto lo stesso Governo che, con il Dl 4/2014, ha inserito una norma retroattiva (articolo 2, comma 4), con la quale viene stabilito espressamente che “per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione”, ammettendo anche per i cellulari il pagamento della relativa tassa.

Il fatto
Un Comune presentava all’ufficio territorialmente competente istanza di rimborso di quanto versato in materia di tasse sulle concessioni governative.
Al silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, seguiva giudizio in Ctp, dove la parte ricorrente eccepiva la non debenza della tassa per intervenuta abrogazione della normativa e per carenza del presupposto soggettivo.
I giudici di merito accoglievano il ricorso; stesso verdetto in appello.
In particolare, la Ctr Lombardia chiariva che “a seguito della liberalizzazione della fornitura di servizi di comunicazione elettronica recata dal D.Lgs. n. 259 del 2003 e della conseguente abolizione del relativo regime di concessione governativa, sarebbe venuto meno lo stesso presupposto impositivo della tassa in questione”.

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