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Tassa di concessione governativa: legittima sui cellulari. Sentenza della Corte di Giustizia UE

È legittima l’applicazione della tassa di concessione governativa ai contratti di abbonamento per i servizi di telefonia mobile. Dal momento che il contratto di abbonamento per servizi di telefonia mobile sostituisce l’autorizzazione generale e/o la licenza di stazione radio, senza alcun intervento, attività o controllo da parte dell’Amministrazione, la normativa italiana in materia di tassa di concessione governativa non costituisce un ostacolo alla libertà di circolazione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre. Inoltre, non si pone in contrasto con la normativa comunitaria neppure l’applicazione della tassa di concessione governativa in caso di sottoscrizione del contratto di abbonamento per i suddetti servizi.

Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-416/14 del 17 settembre 2015, avente per oggetto la compatibilità, sul piano comunitario, della normativa italiana in materia di tassa di concessione governativa applicabile all’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre nel contesto di un contratto di abbonamento.
Dunque la tassa di concessione governativa resterà: 12,91 euro mensili per i clienti business e 5,16 euro mensili per l’uso privato.

La tassa sarà dovuta sugli abbonamenti ai telefoni cellulari, ma non sui ricaricabili.
Nell’ordinamento nazionale, le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione sono assimilate alle stazioni radioelettriche, per cui all’utente è richiesto il conseguimento di un’autorizzazione generale, nonché il rilascio di apposita licenza di stazione radioelettrica, che costituisce il presupposto per l’applicazione della tassa di concessione governativa. Dal momento che il suddetto contratto sostituisce l’autorizzazione generale e/o la licenza di stazione radio, senza alcun intervento, attività o controllo da parte dell’Amministrazione, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che la normativa italiana in esame non costituisce un ostacolo alla libertà di circolazione delle apparecchiature, tale da violare la direttiva n. 1999/5/CE. Inoltre, tenuto conto che la tassa di concessione governativa non si applica alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, ma ai contratti di abbonamento sottoscritti per l’utilizzo di tali apparecchiature, la stessa non costituisce neppure un ostacolo alla libera circolazione delle apparecchiature medesime.

Ricordiamo che, con la sentenza n. 9560 depositata il 2 maggio 2014, le Sezioni Unite della Suprema Corte sono intervenute definitivamente sulla questione afferente la legittimità della debenza della tassa sulle concessioni governative sui telefoni cellulari, giungendo alla conclusione circa l’applicabilità del tributo alle singole utenze telefoniche radiomobili.

Per scaricare il testo della sentenza della Corte di Giustizia UE clicca qui.

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