Il Mef, con la Risoluzione n.1/DF del 23 giugno 2014, e’ intervenuto in risposta a quesiti in merito all’applicabilità di sanzioni e interessi nel caso in cui, alla data di scadenza della prima rata della TASI (16 giugno 2014) e dell’IMU, non sia pervenuto o risulti insufficiente il versamento dei tributi da parte dei contribuenti.
Considerata la situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato il versamento della prima rata della TASI, causata soprattutto dalle normative intervenute a ridosso della scadenza del 16 giugno 2014, il Mef ritiene che sussistano le condizioni per cui i comuni possano considerare applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente stabilendo, quindi, un termine ragionevole (un mese dalla scadenza del termine del 16 giugno 2014) entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni e interessi.
Stesse considerazioni, secondo il Mef, devono essere fatte per l’IMU in ragione della stretta interdipendenza esistente fra i due tributi.


