Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale o psichico tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, ma è sufficiente aver cagionato il depauperamento dell’impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione V penale; sentenza, 17-07-2014, n. 47616 (data deposito 18-11-2014) – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


