Si estende a macchia d’olio il contenzioso tra albergatori e sindaci sulla istituzione del l’imposta di soggiorno, prevista dal Dlgs 23/11 per città e comuni turistici.
Dopo la sentenza n. 653 del 10 maggio 2012 il Tar Veneto si è nuovamente pronunciato sulla questione, con le ordinanze n. 455 e 457 del 1º agosto 2012, respingendo la sospensiva chiesta dalle strutture ricettive del Comune di Chioggia. Il Tar ha ritenuto insussistente il requisito del danno grave e irreparabile, non essendo i ricorrenti soggetti passivi dell’imposta in quanto tenuti solo a obblighi strumentali alla sua riscossione.
Ma anche il Tar Lazio e il Tar Campania sono pervenuti alle medesime conclusioni, respingendo le sospensive richieste dagli operatori turistici di Fiumicino e di Sorrento. Il Consiglio di Stato ha peraltro confermato la pronuncia del Tar partenopeo, attesa anche la modestia dell’ammontare degli importi del prelievo in discussione (1-1,5 euro).
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Sulla tassa di soggiorno cresce il contenzioso locale
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