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Successione di contratti di lavoro e patto di prova: sentenza Cassazione

In caso di successione di contratti di lavoro, ancorché di diversa natura (contratto di lavoro a progetto il primo; contratto di lavoro subordinato il secondo), il patto di prova apposto al secondo contratto è invalido laddove le qualità professionali e personali del lavoratore siano state positivamente accertate in occasione della stipula del primo contratto, non ravvisandosi alcuna esigenza di rinnovare l’esperimento in prova.

Fonte: Corte di Cassazione; sezione lavoro; sentenza, 12-09-2016, n. 17921 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.

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