In caso di successione di contratti di lavoro, ancorché di diversa natura (contratto di lavoro a progetto il primo; contratto di lavoro subordinato il secondo), il patto di prova apposto al secondo contratto è invalido laddove le qualità professionali e personali del lavoratore siano state positivamente accertate in occasione della stipula del primo contratto, non ravvisandosi alcuna esigenza di rinnovare l’esperimento in prova.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione lavoro; sentenza, 12-09-2016, n. 17921 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


