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Studi di settore. Ok all’induttivo se lo scostamento è “sintomatico”

L’ufficio non è obbligato a prendere in considerazione tutti i dati ritenuti standard per l’attività, ma basta il riferimento ad alcuni di essi purché evidentemente incongruenti.

In tema di accertamento induttivo dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può – ai sensi dell’articolo 39 del Dpr 600/1973 – fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta, sia sugli studi di settore, nel quale ultimo caso l’ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale del comparto merceologico, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente.
Questo il principio di diritto desumibile dall’ordinanza della Cassazione 24273 del 28 ottobre.

I fatti in causa
Un contribuente proponeva ricorso per cassazione, dopo aver visto respinte le proprie obiezioni nei precedenti gradi di merito del giudizio tributario, avverso un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.
La Ctr, in particolare, notava che l’atto impositivo si basava sugli studi di settore, costituenti prova presuntiva, senza che il contribuente, discostatosi di molto dalla risultanze degli stessi, fosse in grado di dar ragione di tale divaricazione.
In fase di contraddittorio, infatti, il contribuente aveva formulato eccezioni generiche, tant’è che il ricarico dei vari componenti del paniere di riferimento era rimasto ridotto rispetto alla media ponderata del settore, a fronte di una contabilità non del tutto attendibile.
La ricostruzione dei ricavi operata dall’ufficio, secondo i giudici regionali, non era intaccata dalla produzione di documenti o dall’apporto di chiarimenti idonei a modificarne l’entità; anzi, i moltiplicatori venivano applicati con discreti margini di ragionevolezza.

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