I risultati della loro applicazione hanno valore di presunzione semplice: spetta al contribuente, nell’obbligatorio contraddittorio precontenzioso, sconfessarne le risultanze.
L’accertamento tributario basato sugli studi di settore è legittimo anche quando le scritture contabili sono all’apparenza regolari, salvo che il contribuente non dimostri, mediante idonea documentazione, l’infondatezza della presunzione di maggior reddito.
A ribadirlo è la Corte di cassazione, con ordinanza n. 24482 del 18 novembre 2014.
La vicenda processuale
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento, ai fini Iva, Irap e Irpeg, emesso dall’ufficio di Pescara nei confronti di una società, impegnata nella produzione di lamierati di ferro zincato. In particolare, la società risultava essere non congrua alle risultanze dello studio di settore.


