Se la fruizione di un beneficio è subordinata alla manifestazione di volontà da esprimere in dichiarazione, questa assume, in tale parte, il valore di atto negoziale, non modificabile.
La dichiarazione dei redditi non è emendabile dal contribuente con l’adeguamento degli studi di settore. La compilazione del relativo rigo VA42 ha come conseguenza una variazione dell’imponibile e non è un mero errore materiale.
Ad affermarlo, la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 18180 del 16 settembre 2015.
Il caso specifico verteva sull’impugnazione di una cartella relativa al recupero dell’Iva non versata, in particolare dell’imposta risultante dal rigo VA42 della dichiarazione che, fino a Unico 2009, era destinato ad accogliere l’indicazione dei maggiori corrispettivi conseguenti all’adeguamento alle risultanze degli studi di settore e della relativa imposta.


