Indici di incoerenza utilizzabili nei confronti dei soggetti che, sulla base di riscontri riferiti ai dati per l’applicazione degli studi, risultino effettivamente non congrui.
Inoltre, con particolare riferimento ai beni strumentali, lo scostamento potrebbe essere giustificato dall’avvenuta cessione dell’unico bene posseduto nel periodo di imposta.
Per quanto concerne le rimanenze, un ruolo centrale sarà comunque rivestito dalla contabilità.
Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 23 di ieri che illustra, in relazione al periodo di imposta 2005, gli aspetti applicativi degli studi di settore rimandando peraltro, in buona parte, alla circolare emanata nel 2005 e che conteneva l’interpretazione delle novità contenute nella legge n. 311 del 2004.


