L’articolo "Studi di settore: relazione tra risultanze del contraddittorio e nullità dell’avviso di accertamento" pubblicato da Il Fisco n. 46/2009 commenta una recente sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze, ove i giudici, nel riaffermare l’obbligatorietà e il ruolo cruciale del contraddittorio nell’ambito degli accertamenti basati sugli studi di settore, hanno sostenuto che, qualora il contribuente, ottemperando all’invito provveda a trasmettere all’Ufficio le proprie deduzioni, la motivazione dell’eventuale avviso di accertamento deve dimostrare che le ragioni allegate dal contribuente sono state prese in considerazione, adeguatamente valutate e ragionevolmente superate.
In mancanza, l’atto impositivo eventualmente emesso deve considerarsi NULLO per mancanza di motivazione.
Anche la Commissione tributaria regionale di Firenze ha quindi confermato la condotta proposta dal Dott. Alvise Bullo, su questo sito internet, già da parecchio tempo e in diverse pubblicazioni. "Il contribuente nel contraddittorio si trova di fronte ad una importante chance di difesa posto che l’A.E. dovra’ in termini di motivazione spiegare il perche’ ha licenziato un accertamento “X” quando, invece, il contribuente in contraddittorio sosteneva “Y”. Come sostenuto dalla Dottrina piu’ importante il contraddittorio dovra’ essere inteso come momento principale per “spingere sull’acceleratore” e difendersi nel miglior modo possibile in maniera tale da influenzare e di molto la motivazione dell’eventuale avviso di accertamento successivo."


