Con l’articolo 33 della legge 98/2013 sono state introdotte novità per gli stranieri nati in Italia che vogliano acquisire la cittadinanza italiana.
Con nota del 23 agosto 2013 il Ministero dell’Interno segnala che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante ‘disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia’, è previsto che allo straniero o all’apolide nato in Italia, che voglia acquisire la cittadinanza italiana, non sono imputabili le eventuali inadempienze riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione. L’interessato può infatti dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra documentazione idonea, ad esempio, con certificazioni scolastiche o mediche, attestanti la presenza del soggetto in Italia sin dalla nascita e l’inserimento dello stesso nel tessuto socio-culturale.
Inoltre, il secondo comma dell’articolo stabilisce che gli Ufficiali di Stato civile, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, devono comunicare all’interessato che, entro il termine di un anno, può presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. In mancanza di comunicazione, il diritto può essere esercitato anche dopo lo scadere del termine di un anno.


