Questo anche nel caso in cui la sentenza “personale” di segno negativo abbia carattere meramente processuale (inammissibilità per tardiva impugnazione dell’avviso di liquidazione).
In tema di solidarietà tributaria, la possibilità, per il coobbligato d’imposta, di usufruire della sentenza, passata in giudicato, emessa in una controversia tra l’amministrazione e altro condebitore incontra l’ostacolo dell’eventuale presenza, nei confronti del coobbligato stesso, di un diverso e contrario pronunciamento.
Il principio è stato espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 5725 del 23 marzo 2016.
La vicenda giudiziaria trae origine da un atto di compravendita stipulato il 30 settembre 2003, con il quale veniva venduto un appezzamento di terreno per un valore dichiarato pari a 7.700 euro.


